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PATTI E CONDIZIONI – NorthBay Trasportes Maritimos Lda

PATTI E CONDIZIONI

Le presenti Condizioni Generali si intendono valide per tutti i biglietti emessi entro e non oltre il 31/12/2020.

La North Bay Trasportes Maritimos Lda (d’ora innanzi indicata come N.T.M.B., titolare del marchio commerciale Red Star Ferries) opera quale armatore del Vettore. Il Vettore della tratta marittima percorsa è indicato nel titolo di viaggio.
I passeggeri, i loro bagagli e i veicoli accompagnati sono trasportati esclusivamente ai Patti e Condizioni del Vettore. Il passeggero, acquistando il biglietto, accetta ipso facto tali Patti e Condizioni riportate qui di seguito.

Allo stesso modo all’atto della prenotazione e/o all’acquisto del biglietto il passeggero autorizza ipso facto al trattamento dei dati personali secondo le modalità specificate all’interno dell’Informativa sulla Privacy riportata in calce al presente documento ed in conformità al GDPR.

 

DEFINIZIONI

Per “Vettore” si intende l’Armatore o il proprietario della nave che effettua il servizio di trasporto marittimo. Per “bagaglio a seguito del passeggero” si intende il bagaglio a mano non registrato o conservato nel proprio veicolo parcheggiato nel garage della nave o depositato nel bagagliaio della nave, e contenente esclusivamente effetti personali del passeggero.

Per “veicolo a seguito” si intende ogni mezzo a motore (incluso l’eventuale mezzo trainato), utilizzato per il trasporto di persone, promiscuo o merce non destinata alla vendita, di proprietà, o legalmente a disposizione del passeggero indicato sul biglietto di passaggio.

 

POTERE DEL COMANDANTE

Il Comandante della nave, titolare del cosiddetto “Over riding authority”, ha piena facoltà di rimorchiare ed assistere altre navi in qualsiasi circostanza, di deviare dalla rotta ordinaria, di toccare qualsiasi porto (si trovi o no sull’itinerario della nave) di trasferire il passeggero ed il suo bagaglio su altra nave per la prosecuzione del viaggio. Il vettore e per esso il Comandante della nave ha facoltà di rifiutare l’imbarco a chiunque si trovi, a suo insindacabile giudizio, in condizioni di salute che non consentono di affrontare il viaggio. Inoltre il Vettore e per esso il Comandante della nave ha facoltà di sbarcare durante il viaggio, in qualsiasi porto intermedio, il passeggero che risulti in condizioni di salute che non consentono la prosecuzione del viaggio o che arrechi pericolo o disturbo agli altri passeggeri o all’equipaggio. Il passeggero è assoggettato ai poteri disciplinari del Comandante della nave per tutto quanto attiene alla sicurezza della nave e della navigazione. Il Vettore e il Comandante della nave avranno facoltà di eseguire qualsiasi ordine o direttiva impartita da Governi ed Autorità di qualsiasi Stato o di soggetti che agiscono o dichiarano di agire per conto o con il consenso di tali Governi o Autorità o qualsiasi altro soggetto che, in base alle condizioni della copertura assicurativa rischi guerra della nave, ha diritto di impartire tali ordini o direttive. Tutte le azioni ed omissioni poste in essere dal Vettore o dal Comandante, in esecuzione o in conseguenza di tali ordini o direttive, non saranno considerati inadempimenti del contratto. Lo sbarco dei passeggeri e del bagaglio in conformità a tali ordini o direttive, libera il Vettore da qualsiasi responsabilità per la prosecuzione del viaggio o il rimpatrio dei passeggeri.

 

LE NAVI

Le navi in servizio sono dei Ferry Ro\Pax, adibiti al trasporto di passeggeri e merce. Gli orari annunciati possono subire delle variazioni per ragioni meteorologiche, operazioni portuali, traffico portuale, anche senza che preavviso sia dato ai passeggeri. Qualunque ritardo che ne possa derivare non dà diritto all’annullamento del viaggio e in nessun caso dà diritto al rimborso, indennizzo o compensazione di qualsiasi natura.

 

PRENOTAZIONI

Le prenotazioni si possono effettuare presso un Agente di Viaggio, presso gli uffici ed agenti della N.T.M.B LDA. Il biglietto è pagabile alla conferma. Il pagamento del nolo è dovuto al vettore ( o proprio rappresentante) al momento della prenotazione. In mancanza del pagamento della totalità del nolo non è garantita la prenotazione del posto. Nessun biglietto di passaggio può essere emesso senza il pagamento dello stesso. In ottemperanza alla normativa in materia di Security, i nominativi dei passeggeri, i dati circa i documenti di identità, la marca, il tipo e la targa dei veicoli indicati sul biglietto devono necessariamente corrispondere ai passeggeri ed ai loro veicoli in partenza. In caso contrario l’accesso ai varchi portuali e all’imbarco potrà essere rifiutato.

NORME APPLICABILI

Il contratto di trasporto passeggeri, loro bagaglio e veicoli al seguito è regolato dal Codice della Navigazione così come interpretato in conformità all’Ordinamento Giuridico Italiano, dalle Convenzioni Internazionali in materia ratificate dallo Stato Italiano nonché dalla normativa comunitaria. Ai sensi e con gli effetti dell’articolo 19, VI comma, del Regolamento UE n. 1177/2010 il vettore stabilisce che la soglia minima al di sotto della quale la compensazione economica non è prevista è di euro 6 (sei). Resta altresì inteso che il Vettore marittimo non potrà essere ritenuto responsabile per il ritardo e/o la mancata esecuzione del trasporto qualora l’evento impeditivo sia imputabile ad una “causa di forza maggiore” e/o “caso fortuito” quali, a titolo meramente esemplificativo, le condizioni meteo marine avverse, sciopero degli operatori portuali, guasti tecnici della nave che abbiano il carattere dell’imprevedibilità ed inevitabilità, disposizioni delle Autorità Marittime, sequestro conservativo della nave ecc.

 

BIGLIETTI (Contratto di Trasporto)

Il biglietto di passaggio è valido soltanto per le persone cui è intestato. Il biglietto non può essere ceduto. Il biglietto può presentarsi sotto forma cartacea, fax, e-mail. Al momento dell’imbarco (“check-in”) al passeggero verrà consegnata la “carta d’imbarco” (“boarding pass”) dietro presentazione del regolare biglietto di passaggio (“ticket”) e documenti in corso di validità dei passeggeri ed eventuali veicoli a seguito. Il passeggero è tenuto a custodire entrambi i documenti (“biglietto di passaggio” e “carta d’imbarco”) per l’intera traversata; qualora fosse trovato sprovvisto del biglietto di passaggio o della carta d’imbarco è tenuto a pagare il doppio del costo del biglietto.

In caso di eventuale reclamo il passeggero sarà tenuto a produrre copia sia del biglietto di passaggio che della carta d’imbarco; in mancanza, il reclamo non potrà essere processato.

 

TARIFFE

Per ogni collegamento marittimo, le tariffe base, suddivise per sistemazione, ed i diritti fissi sono pubblicati presso le agenzie di rappresentanza ( o siti web ad essi appartenenti). Le tariffe indicate possono subire fluttuazioni ( i.e. improvviso aumento del costo del carburante); le stesse vengono dettagliate, in ogni caso prima del perfezionamento dell’acquisto e relativo pagamento da parte del cliente. Ai sensi dell’articolo 33 del Codice del Consumo viene comunque riconosciuta al Vettore la facoltà di variare le tariffe prima della partenza e comunque prima che la prenotazione sia stata perfezionata dal Consumatore, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno, fatto in ogni caso salvo anche la facoltà del Consumatore di esercitare il diritto di recesso come previsto dall’articolo 33 del Decreto Legislativo n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo).

 

LIMITI DI RESPONSABILITA’

La responsabilità del Vettore per la perdita di vita umana o per danni fisici o per perdita o danni ai bagaglio, veicolo a seguito, oggetti di valore, oggetti personali ed altra proprietà del passeggero non può in nessun caso superare i limiti previsti dal Codice della Navigazione e dalla legge italiana, salvo ove e quando trovino applicazione le Convenzioni Internazionali, ed in particolare la Convenzione di Atene del 13\12\74 come modificato del Protocollo di Londra del 19\11\76.

 

DISCIPLINA A BORDO

Il passeggero è tenuto ad osservare rigorosamente la disciplina di bordo ed a conformarsi ai regolamenti vigenti per il trasporto marittimo ed in particolare a quelli relativi alla sicurezza di navigazione. E’ vietato fumare a bordo in tutte le zone coperte. Il personale di bordo è legittimamente incaricato a vigilare sul rispetto di tale divieto ed a segnalare le eventuali inosservanze alle competenti Autorità conformemente alla Legge 3 del 16\1\03 e del relativo accordo attuativo del 16\12\04. Il mancato rispetto di una disposizione di legge, regolamento di bordo, ordine o regolamento delle Autorità in materia di sicurezza è punito in conformità alle vigenti leggi civili e penali. In conformità alle vigenti norme antiterroristiche (ISPS) i passeggeri possono in qualsiasi momento essere soggetti ad ispezione del bagaglio e\o richiesta di esibizione di documenti di identità da parte degli ufficiali della nave.

 

IMBARCO

Il passeggero deve presentarsi per l’imbarco (check-in) almeno due ore prima della partenza (da/per paesi extracomunitari almeno tre ore prima). Se il passeggero non si presenta entro il suddetto tempo limite perde il diritto all’imbarco anche se munito di prenotazione. Al momento dell’imbarco deve essere in possesso del regolare biglietto di passaggio, di un valido documento d’identità e tutti gli eventuali documenti richiesti per lo sbarco nel paesi di destinazione finale e degli eventuali paesi cui fa scalo la nave. Gli autoveicoli saranno chiamati all’imbarco nell’ordine che sarà disposto dal Comandante della Nave e\o dai suoi subordinati e addetti, e potranno essere sistemati su qualsiasi ponte della nave.

 

DOCUMENTI DI VIAGGIO

Cittadino di un paese dell’UE: per paesi extracomunitari, carta identità valida per l’espatrio oppure passaporto valido; Cittadino extra-comunitario: Passaporto valido con un valido permesso di soggiorno o visto per un paese della zona Schengen. Prima di intraprendere il viaggio il passeggero dovrà accertarsi di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per sbarcare nel porto di destinazione, a tal proposito il Vettore marittimo non potrà in nessun caso rispondere dell’eventuale diniego dello sbarco da parte delle locali autorità in caso di carenza della documentazione necessaria per l’ingresso nel paese di destinazione.

 

IMBARCO PASSEGGERI MINORENNI

I passeggeri minorenni dovranno essere in possesso del documento d’identità individuale in corso di validità, in accordo alle disposizioni del regolamento CE n. 2252/2004. (vedi § DOCUMENTI DI VIAGGIO) Passeggeri minori di 12 anni: non possono in nessun caso viaggiare se non accompagnati da una persona di maggiore d’età. Se non si tratta di uno dei 2 genitori, dovrà consegnare al Comandante della nave / Commissario di bordo una lettera di affido con la quale i genitori dichiarano di affidare il loro figlio ad una persona designata la quale ne sarà responsabile a tutti gli effetti di legge. A tale lettera dovranno essere allegati i documenti d’identità validi di entrambi i genitori e se si tratta di persone extracomunitarie sarà necessario il permesso di soggiorno dei genitori dove sia presente il figlio;

Passeggeri minorenni, maggiori di 12 anni: potranno essere ammessi a bordo della nave purché consegnino al Comandante della nave / Commissario di bordo una lettera liberatoria sottoscritta da entrambi i genitori, con i documenti di entrambi i genitori allegati, nella quale dichiarano di assumersi tutte le responsabilità per eventuali danni alla persona e / o procurati a terzi.

Per i passeggeri minori di 14 anni aventi cittadinanza italiana che viaggiano su tratte internazionali si richiede la dichiarazione di accompagnamento depositata presso la questura. Per il dettaglio sulla procedura è possibile rivolgersi alla questura di riferimento o https://www.poliziadistato.it/articolo/191.
In nessun caso il Comandante della nave e/o altro membro dell’equipaggio assumerà la custodia, e la conseguente responsabilità, del minore a bordo della nave; resta inteso che il passeggero avrà l’onere di munirsi di tutta la documentazione necessaria richiesta dal paese di destinazione ed il Vettore non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui tale documentazione dovesse essere considerata insufficiente dalle Autorità nel porto di destinazione.

 

IMBARCO DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA

Le donne in stato di gravidanza avanzata, oltre il 6° mese, potranno viaggiare solo se dotate di certificato medico che autorizzi al viaggio che sia stato emesso non più di 7 giorni prima della data della partenza. Se la gravidanza fosse complicata, la passeggera incinta dovrà essere dotata di certificato medico che autorizzi il viaggio indipendentemente dai mesi di gravidanza. L’imbarco non sarà in ogni caso permesso alle donne che sono previste partorire nei 7 giorni successivi alla partenza o che abbiano partorito nei 7 giorni precedenti alla partenza.

Resta salva in ogni caso la facoltà del Comandante della Nave di rifiutare l’imbarco di una donna in stato di gravidanza che si trovi, a suo insindacabile giudizio, in condizioni di salute che non le consentano di affrontare il viaggio.
Nel caso in cui il Comandante rifiuti l’imbarco del passeggero per un giustificato motivo il Vettore sarà tenuto unicamente al rimborso del costo del biglietto di passaggio.

 

IMBARCO PASSEGGERI DISABILI (PMR)

Per disabile (di seguito chiamata PMR – persone a mobilità ridotta) si intende persona non in grado di muoversi facilmente o liberamente, o che richieda assistenza. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle PMR alle stesse condizioni di tutti gli altri passeggeri. E’ onere della PMR segnalare, per iscritto, al momento della prenotazione e comunque prima dell’acquisto del biglietto, le esigenze specifiche per la sistemazione, il posto a sedere, i servizi richiesti o la necessità di trasportare apparecchi medici. Il numero delle cabine adatte per le PMR è ridotto, pertanto prima dell’acquisto del biglietto, e bene accertarsi della disponibilità delle stessa.

Qualora alle PMR venga negato l’imbarco, per motivi di sicurezza o per impossibilità dovuta alla progettazione della nave o all’infrastruttura, queste avranno diritto al solo rimborso..
L’assistenza alla PMR è assicurata dal Commissario o altra persona incaricata. Se la nave è stata preavvisata dell’arrivo di una PMR, il Commissario predispone l’assistenza necessaria al regolare svolgimento del viaggio, dal momento dell’imbarco a quello dello sbarco. Il Commissario indica sul piano nave la sistemazione in cui alloggiano le PMR e ne consegna copia al Comandante. Il personale di bordo, scelto per assistere le PMR dovrà sempre portare al braccio in modo visibile la giacchetta catarifrangente riportante la dicitura CREW ASSISTANCE, affinché possa facilmente essere riconosciuto dai passeggeri.

Per qualsiasi altro tipo di assistenza le PMR devono notificare il Vettore o l’operatore del terminale con almeno quarantotto ore d’anticipo e presentarsi in un luogo designato all’ora convenuta, in anticipo rispetto all’orario d’imbarco pubblicato. Se un Vettore o operatore del terminale è causa, per propria colpa o negligenza, della perdita o del danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche usate da persone con disabilità o da persone a mobilità ridotta, deve offrire alle suddette persone un risarcimento corrispondente al valore di sostituzione dell’attrezzatura in questione o, se del caso, ai costi di riparazione.

La biglietteria di terra che provvede ad effettuare il check-in dovrà consegnare alle PMR che imbarcano con veicolo proprio un tagliando indicante PMR da posizionare su detto veicolo. All’arrivo a bordo detti veicoli, dovranno essere indirizzati in via prioritaria verso aree di parcheggio di bordo a loro destinate. Prima dell’arrivo a destinazione, il Commissario trasmette all’agente portuale eventuali necessità di trasporto a terra. In caso di emergenza la persona prevista dal ruolo di appello ( Muster List) provvederà ad aiutare la PMR a raggiungere il punto di riunione e i punti d’imbarco.

 

AUTISTI

Per autista si intende il conducente di un veicolo commerciale imbarcato sulla nave. Ci possono essere più autisti per un singolo veicolo. Il prezzo del passaggio è stabilito dall’Ufficio Merci e deve essere incluso nella polizza di carico, insieme al nome e cognome dell’autista. Quest’ultimo deve essere in possesso dei documenti d’identità richiesti per il viaggio e per lo sbarco nel paese di destinazione. Ai fini SOLAS e Decreto 13/10/1999 gli autisti sono assimilati ai passeggeri. Ogni autista riceve al Check in regolare carta di imbarco. Agli autisti, disponibilità nave permettendo, va assegnato un posto letto in cabina.

 

SALUTE E VACCINAZIONI

I passeggeri sono accettati con la presunzione di essere in buona salute, fisica e mentale. E’ disponibile un una cabina\ospedale; si precisa che ai sensi del regolamento europeo le tratte coperte dal vettore non prevedono l’obbligo, di avere a bordo un infermiere/dottore. Laddove questo sia presente a bordo, lo stesso è abilitato solo a prestare cure di primo soccorso ma non abilitato alla somministrazione di alcun medicinale. Il passeggero che dovesse richiedere assistenza medica a bordo, laddove disponibile, sottoscriverà una liberatoria a favore della Compagnia di navigazione.

 

ASSICURAZIONE

L’armatore ed il Vettore dispongono di un’assicurazione rilasciata dal P&I Club unicamente per quanto riguarda la loro responsabilità verso terzi. Si consiglia vivamente ai passeggeri di sottoscrivere una polizza d’assicurazione esterna contro le spese d’annullamento, bagaglio, spese ed assistenza medica e rimpatrio. Per il veicolo a seguito vedere il paragrafo seguente.

 

VEICOLI A SEGUITO

Sono considerati “veicoli a seguito passeggeri” solo i veicoli non contenenti merce destinata alla commercializzazione. Un veicolo contenente altro che bagaglio con effetti personali non è ammesso come veicolo a seguito e deve viaggiare come merce. Se dovesse essere negato l’imbarco perché il veicolo, inserito come veicolo a seguito passeggero, dovesse contenere merce destinata alla vendita, non verrà riconosciuto alcun rimborso. E’ consentito il trasporto di un solo veicolo a seguito per passeggero. Se il veicolo che si presenta per l’imbarco appartiene ad un codice di prenotazione differente di quello indicato sul biglietto ( i.e. tipo di autovettura più alta o lunga del tipo acquistato), il passeggero perde il diritto all’imbarco (senza rimborso del biglietto). Per essere ammesso a bordo all’imbarco, laddove la nave avesse ancora disponibilità si posto, dovrà pagare la differenza tra le categorie più le spese di variazione. Il veicolo a seguito è imbarcato e sbarcato a cura del passeggero, il quale, una volta parcheggiato lo stesso al posto indicato dall’incaricato di bordo, dovrà avere cura di ingranare la marcia e tirare il freno a mano.

Il veicolo dovrà essere chiuso a chiave. L’accesso alla zona garage rimane perentoriamente interdetto durante l’intera traversata. In caso di veicoli non marcianti, sarà cura del passeggero fornire preventivamente alla Compagnia una dichiarazione scritta che attesti l’utilizzo a proprie spese di un carro attrezzi, sia per l’imbarco che per lo sbarco. In assenza della suddetta documentazione l’accesso alla nave potrà essere rifiutato. E’ fatto obbligo, all’atto dell’imbarco, dichiarare se il veicolo a seguito è dotato di impianto di alimentazione a metano o GPL. L’impianto di alimentazione a metano dei veicoli deve essere conforme a tutte le vigenti normative in materia e tale conformità deve essere debitamente certificata nel libretto di circolazione. Durante il tempo in cui i veicoli sono stivati a bordo le valvole di intercettazione del serbatoio di metano dovranno rimanere chiuse. Il Passeggero deve essere in possesso di tutti i documenti necessari per lo sbarco e lo sdoganamento del veicolo nel porto di destinazione. In caso di incompletezza di detta documentazione il vettore declina ogni responsabilità. Tutti gli eventuali costi e spese che derivano dall’imbarco, sbarco e sdoganamento del veicolo sono a carico del passeggero. Eventuali danni causati dal veicolo alla nave e\o terzi devono essere risarciti direttamente dal Passeggero che li ha causato, o per il tramite della sua assicurazione. Il Passeggero potrà comunque in qualsiasi momento essere invitato a sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità dei danni prima dello sbarco dalla nave. Si consiglia anche di sottoscrivere una polizza assicurativa per coprire gli eventuali danni che possono occorrere durante il trasporto marittimo per i quali il Vettore non può essere ritenuto responsabile, questi risponderà, infatti, solo dei danni che derivano dalla sua diretta responsabilità e nei limiti previsti dal Codice della Navigazione Italiano o da un’eventuale Convenzione Internazionale applicabile.

 

BAGAGLIO

Sono ammessi come bagaglio in franchigia unicamente colli contenenti effetti personali. Il bagaglio non deve contenere beni destinati alla commercializzazione. Non è ammessa merce pericolosa e nociva (la lista della merce pericolosa e nociva include, ma non è limitata a: armi, esplosivi e droghe). Il passeggero è pregato di portare con sé il bagaglio necessario alla traversata poiché i ponti garage rimangono chiusi durante la navigazione. Ciascun passeggero con sistemazione in cabina ha diritto a portare in cabina una sola valigia. I passeggeri con sistemazione in poltrona o passaggio ponte possono portare solo un bagaglio a mano di modeste dimensioni. Il bagaglio in eccedenza ai limiti sopra indicati, salvo quelli sistemati nel o sul proprio veicolo, devono essere depositati nel bagagliaio mediante il pagamento del prezzo relativo.

Masserizie e suppellettili devono essere registrati e sistemati, a pagamento, nel garage. La responsabilità del Vettore per il bagaglio non può in ogni caso superare i limiti previsti dal Codice della Navigazione, o dalla Convenzione Internazionale eventualmente applicabile, e sempre nei limiti di 30 kg a persona per bagaglio non registrato, incluso quello eventualmente sistemato nel o sul veicolo a seguito o depositato in un bagagliaio della nave. Il Vettore non è in nessun modo responsabile per qualsiasi furto, perdita, smarrimento o danneggiamento di gioielli, denaro, documenti, manoscritti, valori ed oggetti di valore (effetti personali e non), in qualsiasi luogo essi vengano tenuti a bordo.

 

VALUTA

La valuta di bordo è l’€uro. Non c’è cambio valuta. Non si accettano assegni.

 

BAMBINI

Le riduzioni per bambini sono indicate nel tariffario. L’età del bambino deve essere documentata. Come riferimento vale il giorno dell’imbarco d’ogni singolo tragitto.

 

ANIMALI DOMESTICI

Il trasporto di animali diversi da Animali Domestici è da escludere come “a seguito passeggero”, e deve essere trattato con accordo “ad hoc”. Senza esclusione alcuna, gli animali devono viaggiare nel canile. E’ tassativamente vietato portare l’animale in cabina o in zona passeggeri. Il passeggero deve provvedere al vitto per l’animale. Il bordo non è in nessun modo obbligato a fornire il cibo, ad eccezione dell’acqua. L’accesso al canile, laddove posizionato in zona interdetta, è autorizzato solo alle ore stabilite dal Comando. Il passeggero deve accudire personalmente l’animale ed è obbligato a rimuovere escrementi, o altro, da esso prodotti. Il passeggero è responsabile dell’animale a seguito. Danni alla nave, a persone o cose, devono essere risarcite sul posto. Il passeggero è responsabile delle vaccinazioni e altre procedure richieste per viaggiare o per sbarcare al porto di destinazione. Gli animali domestici devono essere prenotati. Gli uffici periferici che hanno accesso diretto al Sistema di Prenotazione Computerizzato, devono in ogni caso verificare preventivamente la disponibilità del canile. L’animale va incluso nel biglietto. Per gli animali domestici è obbligatorio: − per le tratte internazionali ed extra Schengen obbligatorio: il Passaporto europeo (PET), il guinzaglio e la museruola − per le tratte nazionali: l’iscrizione all’anagrafe canina (microchip registrato), il certificato di buona salute rilasciato dal medico veterinario, il guinzaglio e la museruola. Se un passeggero si presenta al controllo biglietto alla partenza con un animale non riportato sul biglietto, l’agente portuale deve procedere come segue: verificare disponibilità di canile con il Bordo · Incassare il corrispettivo, emettendo un biglietto + spese di variazione. Il Comandante deve far rispettare le regole per il trasporto di animali. In nessun caso, senz’alcuna eccezione, può essere tollerata la presenza di animali in cabina e nelle zone passeggeri. Gli animali non possono viaggiare in nessun caso all’interno dei veicoli dei passeggeri. Nel caso in cui un passeggero venga trovato con un animale a bordo, non citato sul biglietto, questo è da escludere come “a seguito passeggero” e deve essere trattato con accordo “adhoc”.

I passeggeri non vedenti potranno viaggiare accompagnati dal proprio cane-guida, in base a quanto stabilito dalla normativa Legge 25 agosto 1988, n. 376, senza costi aggiuntivi. Il cane-guida potrà viaggiare in cabina assieme al passeggero. La presenza del cane-guida dovrà essere segnalata al momento dell’imbarco. Le limitazioni e le restrizioni per il trasporto di animali domestici sono necessarie per il bene di tutti i passeggeri. Ove richiesto esplicitamente, dal comando nave o anche dai soli passeggeri, il Passeggero non vedente è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida.

 

CAMPING ON BOARD

Definizione Con l’espressione “camping on board” si intende l’insieme delle attività, la cui pratica è consentita a bordo della nave, che i Passeggeri hanno facoltà di usufruire e che riguardano il pernottamento/soggiorno nelle proprie roulottes/campers al seguito. Il vettore si impegna a garantire detto servizio ai Passeggeri alle seguenti condizioni che ogni Passeggero, per il solo fatto di aver prenotato e/o acquistato il relativo biglietto di passaggio implicitamente dichiara di conoscere e si impegna ad osservare integralmente.
Art.1 La normativa di riferimento è contenuta nel R.D. 20 maggio 1897 n.178 e nella Convenzione SOLAS. Il presente regolamento riporta, inoltre, quanto disposto dalla Circolare – Titolo: Sicurezza della navigazione e concorrenza leale, Serie I – N°1, emessa dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 23 luglio 1998, prot.3001424; Disposizioni per la permanenza dei passeggeri a bordo di campers, roulottes e simili in ponti scoperti dal 1° aprile al 31 ottobre su navi passeggeri ro-ro italiane e straniere che toccano porti italiani. Per quanto non riportato nel presente regolamento si rimanda alla Condizioni Generali di Trasporto Passeggeri
Art.2 La permanenza a bordo di campers, roulottes e simili è consentita limitatamente al periodo che va dal 1 aprile al 31 ottobre esclusivamente in aree dedicate sui ponti scoperti, o aperti in entrambe o in una delle estremità secondo quanto disposto dalla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 emendata dalla SOLAS nel 1981, su navi traghetti ro-ro in viaggi nazionali costieri e superiori ed in viaggi internazionali brevi per rotte definite, in presenza di condizioni meteo-marine assicurate.
Art.3 Il numero massimo di passeggeri trasportabili è indipendente dal numero di posti che possono essere disponibili nei veicoli al seguito. E’ garantita in ogni caso nei locali chiusi della nave l’esistenza di posti per i passeggeri ai quali è consentita la permanenza nell’area dedicata. Nel numero complessivo massimo dei passeggeri che la nave è abilitata a trasportare sono compresi i passeggeri ai quali è consentita la permanenza sui ponti scoperti.
Art.4 I campers e le roulottes vanno sistemati esclusivamente in aree dedicate, separati dai veicoli commerciali.
Art.5 Una volta caricati i campers e le roulottes devono avere i dispositivi di sospensione appoggiati sul ponte.
Art.6 I campers e le Roulottes vanno sistemati in modo da formare corridoi larghi non meno di 0,8 metri tra le file dei veicoli, intersecantisi trasversalmente almeno ogni 20 metri con passaggi larghi 0,8 metri. Tra un veicolo e l’altro di una stessa fila deve essere lasciato un passaggio di non meno di 0,4 metri. I corridoi sono marcati con strisce verniciate od altri sistemi equivalenti e resi ben visibili.
Art.7 Tutti i passaggi devono essere lasciati liberi unitamente alle zone prospicienti i mezzi antincendio, all’accesso ai ponti di manovra della nave, ai posti ove siano ubicate sistemazioni di sicurezza, alle imbarcazioni e zattere di salvataggio e ai posti di imbarco su detti mezzi, per un agevole utilizzo degli stessi.
Art.8 I campers e le roulottes posso essere collegati alla rete elettrica di bordo esclusivamente nelle aree e con i punti di allaccio appositamente predisposti e con la sola assistenza del personale di bordo incaricato. E’, altresì, consentito l’utilizzo dell’impianto elettrico di dotazione dei veicoli stessi.
Art.9 E’ fatto divieto assoluto di fumare, tenere veicoli in moto, utilizzare apparecchi a gas e qualunque altro apparecchio che possa essere sorgente di ignizione.
Art.10 Nelle aree dedicate, vicino alle vie di fuga sono sistemati estintori, salvagenti e cinture di salvataggio aggiuntive rispetto alla dotazione regolamentare della nave.

Art. 11 Per i Passeggeri che abbiano acquistato la formula camping on-board è fatto obbligo di presentarsi all’imbarco con almeno tre ore di anticipo rispetto all’orario di prevista partenza, per così poter posizionare il proprio camper nelle aree dedicate. In difetto, il Vettore non garantirà la possibilità di fruire il servizio di camping onboard ed il Passeggero interessato viaggerà con sistemazione base/passaggio ponte, senza possibilità di accedere al proprio camper durante la navigazione. In caso di condizioni meteo-marine avverse o per motivi contingenti, ad insindacabile giudizio del Comandante della Nave, potrà essere limitato o vietato il camping on-board; in tali circostanze il Vettore non garantirà la possibilità di fruire il servizio di camping onboard ed il Passeggero interessato viaggerà con sistemazione base/passaggio ponte, senza possibilità di accedere al proprio camper durante la navigazione. i
Art.12 il Passeggero è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento tassativamente. Inoltre, il Passeggero risponde direttamente verso la Società di tutte le contravvenzioni, multe, spese e molestie alle quali, per fatto Suo, la Società sia assoggettata dalle Autorità portuali, doganali, sanitarie e/o da qualsiasi altra autorità di qualunque paese. Resta altresì pattuito che i minori di anni dodici devono essere tenuti sotto sorveglianza dai genitori e/o persone a ciò preposte e non possono circolare per la nave senza essere accompagnati. In caso di emergenza i Passeggeri dovranno mettersi a disposizione del Comandante e degli Ufficiali e dovranno eseguire disciplinarmente gli ordini e le prescrizioni che riceveranno.
Art. 13 Il presente regolamento costituisce parte integrante del contratto di trasporto passeggeri.

 

ANNULLAMENTO DA PARTE DEL PASSEGGERO (*)

Gli annullamenti devono essere notificati per iscritto all’ufficio del vettore o presso l’Agenzia di viaggio dove è stato acquistato il biglietto.
Si applicano le seguenti penali sull’importo totale del biglietto, ovvero incluso passeggeri ed eventuali veicoli al seguito e varie al seguito;

  • 10%, fino a 30 gg di calendario prima della partenza;
  • 30% da 29 a 7 gg di calendario prima della partenza;
  • 50% da 6 a 2 gg di calendario prima della partenza;
  • 100 % dal giorno prima e/o per mancata presentazione all’imbarco;
  • Nessun rimborso sarà effettuato per l’annullamento dei biglietti/prenotazioni con la formula EARLY BOOKING.
  • La perdita o il furto di un titolo di viaggio deve essere immediatamente segnalato all’agenzia emittente o dell’ufficio portuale del vettore contraente al momento della partenza. L’emissione del duplicato non è ammessa. La eventuale richiesta di rimborso del biglietto smarrito potrà avvenire solo a condizione che il biglietto originario non risulti già utilizzato, e comunque non prima dei sei mesi della data di partenza fissata sul biglietto.
  • Non saranno accettate le richieste di annullamento di un biglietto a tariffa ordinaria , se lo stesso sia già stato oggetto, una volta , di variazione di data.

CONDIZIONE DI VARIAZIONE DA PARTE DEL PASSEGGERO

  • Tutti i biglietti , sia a tariffa “Ordinaria” che “Early booking”, sono soggetti a restrizioni in caso di variazione, ovvero al pagamento di eventuali spese di variazione di € 15.00 e di differenze tariffarie, se la modifica comporta un costo maggiore rispetto a quello originario.
  • Variazione Data : Può essere effettuata per un numero massimo di una volta fino a due giorni prima della data di partenza, previo pagamento dell’eventuale adeguamento tariffario e secondo la disponibilità dei posti passeggeri e spazio garage.
  • Cambio nome : in nessun caso potrà essere ammesso il cambio nome del passeggero a biglietto già emesso.

Nessun rimborso è dovuto per mancato imbarco per causa di rifiuto da parte dell’Autorità o per causa di mancanza o insufficienza del documento del passeggero o del veicolo.

La Compagnia si riserva il diritto di modificare su specifiche partenze le condizioni di variazione e annullamento dei biglietti da parte del passeggero.

 

 “CAMPING ON BOARD”
Definizione Con l’espressione “camping on board” si intende l’insieme delle attività, la cui pratica è consentita a bordo della nave, che i Passeggeri hanno facoltà di usufruire e che riguardano il pernottamento/soggiorno nelle proprie roulottes/campers al seguito. Il vettore si impegna a garantire detto servizio ai Passeggeri alle seguenti condizioni che ogni Passeggero, per il solo fatto di aver prenotato e/o acquistato il relativo biglietto di passaggio implicitamente dichiara di conoscere e si impegna ad osservare integralmente.
Art.1 La normativa di riferimento è contenuta nel R.D. 20 maggio 1897 n.178 e nella Convenzione SOLAS. Il presente regolamento riporta, inoltre, quanto disposto dalla Circolare – Titolo: Sicurezza della navigazione e concorrenza leale, Serie I – N°1, emessa dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 23 luglio 1998, prot.3001424; Disposizioni per la permanenza dei passeggeri a bordo di campers, roulottes e simili in ponti scoperti dal 1° aprile al 31 ottobre su navi passeggeri ro-ro italiane e straniere che toccano porti italiani. Per quanto non riportato nel presente regolamento si rimanda alla Condizioni Generali di Trasporto Passeggeri
Art.2 La permanenza a bordo di campers, roulottes e simili è consentita limitatamente al periodo che va dal 1 aprile al 31 ottobre esclusivamente in aree dedicate sui ponti scoperti, o aperti in entrambe o in una delle estremità secondo quanto disposto dalla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 emendata dalla SOLAS nel 1981, su navi traghetti ro-ro in viaggi nazionali costieri e superiori ed in viaggi internazionali brevi per rotte definite, in presenza di condizioni meteo-marine assicurate.
Art.3 Il numero massimo di passeggeri trasportabili è indipendente dal numero di posti che possono essere disponibili nei veicoli al seguito. E’ garantita in ogni caso nei locali chiusi della nave l’esistenza di posti per i passeggeri ai quali è consentita la permanenza nell’area dedicata. Nel numero complessivo massimo dei passeggeri che la nave è abilitata a trasportare sono compresi i passeggeri ai quali è consentita la permanenza sui ponti scoperti.
Art.4 I campers e le roulottes vanno sistemati esclusivamente in aree dedicate, separati dai veicoli commerciali.
Art.5 Una volta caricati i campers e le roulottes devono avere i dispositivi di sospensione appoggiati sul ponte.
Art.6 I campers e le Roulottes vanno sistemati in modo da formare corridoi larghi non meno di 0,8 metri tra le file dei veicoli, intersecantisi trasversalmente almeno ogni 20 metri con passaggi larghi 0,8 metri. Tra un veicolo e l’altro di una stessa fila deve essere lasciato un passaggio di non meno di 0,4 metri. I corridoi sono marcati con strisce verniciate od altri sistemi equivalenti e resi ben visibili.
Art.7 Tutti i passaggi devono essere lasciati liberi unitamente alle zone prospicienti i mezzi antincendio, all’accesso ai ponti di manovra della nave, ai posti ove siano ubicate sistemazioni di sicurezza, alle imbarcazioni e  zattere di salvataggio e ai posti di imbarco su detti mezzi, per un agevole utilizzo degli stessi.
Art.8 I campers e le roulottes posso essere collegati alla rete elettrica di bordo esclusivamente nelle aree e con i punti di allaccio appositamente predisposti e con la sola assistenza del personale di bordo incaricato. E’, altresì, consentito l’utilizzo dell’impianto elettrico di dotazione dei veicoli stessi.
Art.9 E’ fatto divieto assoluto di fumare, tenere veicoli in moto, utilizzare apparecchi a gas e qualunque altro apparecchio che possa essere sorgente di ignizione.
Art.10 Nelle aree dedicate, vicino alle vie di fuga sono sistemati estintori, salvagenti e cinture di salvataggio aggiuntive rispetto alla dotazione regolamentare della nave.

Art. 11 Per i Passeggeri che abbiano acquistato la formula camping on-board è fatto obbligo di presentarsi all’imbarco con almeno tre ore di anticipo rispetto all’orario di prevista partenza, per così poter posizionare il proprio camper nelle aree dedicate. In difetto, il Vettore non garantirà la possibilità di fruire il servizio di camping onboard ed il Passeggero interessato viaggerà con sistemazione base/passaggio ponte, senza possibilità di accedere al proprio camper durante la navigazione. In caso di condizioni meteo-marine avverse o per motivi contingenti, ad insindacabile giudizio del Comandante della Nave, potrà essere limitato o vietato il camping on-board; in tali circostanze il Vettore non garantirà la possibilità di fruire il servizio di camping onboard ed il Passeggero interessato viaggerà con sistemazione base/passaggio ponte, senza possibilità di accedere al proprio camper durante la navigazione. i
Art.12 il Passeggero è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento tassativamente. Inoltre, il Passeggero risponde direttamente verso la Società di tutte le contravvenzioni, multe, spese e molestie alle quali, per fatto Suo, la Società sia assoggettata dalle Autorità portuali, doganali, sanitarie e/o da qualsiasi altra autorità di qualunque paese. Resta altresì pattuito che i minori di anni dodici devono essere tenuti sotto sorveglianza dai genitori e/o persone a ciò preposte e non possono circolare per la nave senza essere accompagnati. In caso di emergenza i Passeggeri dovranno mettersi a disposizione del Comandante e degli Ufficiali e dovranno eseguire disciplinarmente gli ordini e le prescrizioni che riceveranno.
Art. 13 Il presente regolamento costituisce parte integrante del contratto di trasporto passeggeri.

 

RECLAMI

Eventuali reclami devono pervenire al Vettore o all’Agente di Viaggio, per iscritto.

La NBTM Lda si riserva la possibilità di modificare le Condizioni Generali di variazione ed annullamento per determinate partenze.

 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie nascenti dal contratto di trasporto passeggeri verranno deferite alla Camera di Commercio del luogo di residenza e/o domicilio del Consumatore e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato. Il tentativo di conciliazione di cui al precedente punto 1 costituisce condizione di procedibilità dell’eventuale azione giudiziale a norma dell’articolo 5, comma 5, del D. Lgs. N. 28/2010.

DECRETO 13\10\1999 (Direttiva 98\41\CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri).

All’atto della prenotazione il cliente deve fornire i seguenti dati: cognome, nome, nazionalità, data di nascita, sesso, n° documento d’identità (solo per le tratte Extra Schengen), n° cellulare, indirizzo e-mail. Inoltre il passeggero ha la facoltà di indicare eventuali proprie necessità di particolari cure e\o assistenza in situazioni di emergenza. I dati forniti saranno trattati nel rispetto della legge n. 675 31\12\1996.

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 “ relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”(di seguito “regolamento” o “GDPR”), La Seamed Trading Shipping Srl , in qualità di titolare del trattamento , è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità relative al trattamento dei dati personali .

TITOLARE DEL TRATTAMENTO : SEAMED TRADING SHIPPING SRL (di seguito, (“Titolare” o “Società”)

FINALITA’

  1. Conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di trasporto marittimo
  2. Assistenza ai passeggeri a modalità ridotta che ne facciano richiesta
  3. Applicazione di scontistica a passeggeri con disabilità.
  4. Pubblicità e marketing
  5. Profilazione

BASE GIURIDICA

In base alla finalità, rispettivamente:

  1. Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali
  2. Assistenza (art. 9, comma 2, lett. H, GDPR)
  3. Consenso dell’interessato
  4. consenso dell’interessato
  5. Consenso dell’interessato

TRASFERIMENTO DATI

Possibile, con sussistenza di adeguate garanzie per la tutela dei diritti dell’interessato

DIRITTI DELL’INTERESSATO

a. di accesso ai dati personali

b. di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento

c. di opporsi al trattamento dei dati

d. di ottenere la portabilità dei dati

e. di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (es. Garante Privacy).

I diritti di cui alle lettere da a) a d) sono esercitabili contattando il seguente recapito: privacy@seamedtrading.com

Il Titolare del trattamento ha designato un Responsabile per la Protezione Dati, in possesso della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati il quale è quindi in grado di assolvere i compiti di cui all’articolo 39 del Reg. EU 679/2016.

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 GDPR, che i dati personali, identificativi (i.e. nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, e-mail, numero telefonico) ed eventualmente appartenenti a categorie particolari (i.e. dati relativi alla salute), da Lei forniti a questa Società in sede di stipula del contratto di trasporto marittimo, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dagli obblighi di riservatezza.

Le operazioni di trattamento riguardano: dati anagrafici e di contatto dei passeggeri; dati concernenti l’appartenenza a categorie professionali- i.e. iscrizione ad albi professionali, forze dell’ordine- ovvero la sua iscrizione a programmi fedeltà o associativi sottoscritti con società terze. (per ottenere sconti sui servizi offerti dalla compagnia).

Le ricordiamo, peraltro, che il trattamento potrà riguardare i seguenti dati appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR, se da Lei spontaneamente conferiti:

informazioni circa una limitazione della propria mobilità;

informazioni circa proprie disabilità, dati da Lei eventualmente forniti circa particolari necessità dovute al Suo stato di salute.

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI (art. 6 GDPR)

I dati non particolari verranno trattati per le seguenti finalità: gestione delle richieste di preventivo; conclusione, gestione ed esecuzione delle operazioni connesse al contratto di trasporto marittimo; invio di informazioni di carattere logistico sul viaggio (ad es. ritardi, molo di partenza, ecc.); comunicazioni a bordo nave; fornitura a bordo nave dei prodotti e dei servizi acquistati; estrazione di informazioni di carattere statico, in forma anonima; trasmissione dei suoi dati ad agenzie marittime, terminal ed autorità portuali, autorità giudiziarie e forze dell’ordine; invio di comunicazioni tramite e-mail, a fini promozionali e di marketing, qualora abbia prestato il Suo consenso per questa finalità (“marketing generico”); invio di comunicazioni tramite e- mail, a fini promozionali e di marketing, a seguito profilazione, qualora abbia prestato il Suo consenso per questa formalità (“marketing profilato”) .Si precisa che l’articolo 4 del GDPR definisce la profilazione come “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali, relativi alla persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti le preferenze personali, gli interessi, il comportamento, la sensibilità alle offerte commerciali, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica” Pertanto, la stessa può considerarsi un’attività di elaborazione dei dati personali che consiste nel suddividere i clienti in gruppi omogenei a seconda del loro comportamento.

Nell’ambito delle attività della Società, dunque, ove Lei esprima il Suo consenso, i Suoi dati Personali potranno essere trattati per tracciare una “Storia” del suo rapporto commerciale con la SEAMED TRADING SHIPPING SRL (ad esempio, potranno essere presi in considerazione i diversi “touch point” con la Società, le modalità d’interazione da Lei utilizzate, le preferenze e la frequenza di acquisto). Tale attività mira ad elaborare un Suo profilo per personalizzare l’offerta di servizi ed eventuali specifici servizi da Lei richiesti.

I dati appartenenti a categorie particolari verranno trattati per le seguenti finalità: fornire la necessaria assistenza alle persone con mobilità ridotta; applicare la speciale scontistica eventualmente prevista a favore delle persone con disabilità, qualora abbia prestato il Suo consenso per questa finalità.

3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI (art. 5 GDPR)

La informiamo, inoltre, che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati, anche attraverso l’ausilio di strumenti informatici, nel rispetto delle modalità indicate nel GDPR, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano: trattati secondo i principi di liceità , trasparenza, e correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi (“limitazioni delle finalità”); adeguati, pertinenti, e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento (“minimizzazione dei dati”); esatti ed aggiornati (“esattezza”) ; conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“limitazione della conservazione”); trattati mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (“integrità e riservatezza”). I dati personali vengono conservati secondo quanto segue.

Nome, Cognome, Codice fiscale, Data di nascita, Luogo di Nascita, Nazionalità, estremi carta di Identità, indirizzo di Residenza, Dati sensibili (stato di salute), Targa Veicolo, Numero di telefono, e-mail, saranno conservati per 10 anni dal termine del viaggio ai fini della gestione degli adempimenti successivi all’esecuzione del contratto (es. documentazione fiscale, etc.) e, successivamente, al fine di adempiere agli obblighi delle scritture contabili e di resistere in caso di insorgenza di eventuali controversie dei passeggeri.

Nome, Cognome, data di nascita, Paese/Provincia, e-mail per finalità di marketing, i dati verranno trattenuti fino alla disi scrizione da parte dell’utente, possibile tramite link presente in ogni e-mail, la quale verrà inviata almeno ogni 12 mesi. Finalità della conservazione per lo svolgimento di attività di marketing generico e marketing profilato.

4. BASE GIURIDICA

La base giuridica dei trattamenti sopra elencati al paragrafo 2, si ravvisa nella necessità di dare esecuzione ad un contratto o a misure precontrattuali (art.6, comma1, lett. b. GDPR) alla necessità di adempiere un obbligo legale al quale è sottoposto il titolare del trattamento (art.6, comma 1, lett. C, GDPR), nel consenso dell’interessato (art.6, comma1, lett. a, GDPR). nonché nella necessità di assistenza (art. 9, comma 2, lett. h, GDPR).

5. TRASFERIMENTO DI DATI

Si informa che i suoi dati potranno essere comunicati, ad entità stabilite in Paesi terzi, anche al di fuori del territorio dell’Unione Europea, con l’osservanza di idonee procedure.

Con riferimento ai Paesi intra UE, i Suoi dati potranno essere comunicati alle autorità portuali, autorità giudiziarie e forze dell’ordine, alle agenzie marittime e ai terminal siti in Grecia.

Per quanto concerne i Paesi extra UE, i dati potranno essere trasferiti ai suddetti destinatari operanti in Albania.

In particolare, la comunicazione dei Suoi dati alle agenzie marittime è prevista in quanto la stessa agisce in rappresentanza dell’Armatore per trasmettere i dati alle Autorità.

Con riferimento al Terminal, invece, sussiste un obbligo per cui lo stesso dovrà effettuare particolari controlli sulle persone e sulle cose destinate all’imbarco ovvero sbarcanti. Da ciò deriva che l’armatore sarà obbligato a comunicare preventivamente i dati dei passeggeri al terminal, il quale nel rispetto della security sarà tenuto a comunicare i dati ricevuti alle Autorità competenti (es. Capitaneria di porto, Polizia di frontiera, guarda di finanza e Dogana).

In aggiunta, SEAMED TRADING SHIPPING SRL può comunicare direttamente i dati dei passeggeri alle Autorità da ultimo menzionate.

Con riferimento ai trasferimenti che potranno aver Luogo nel paese dell’Albania la Commissione Europea si è espressa legittimando il trasferimento con apposite decisioni di adeguatezza a norma dell’art.25 comma 6 della direttiva 95/46/CE.

Negli altri Paesi, invece, ove imposto dal GDPR, il trasferimento dei dati sarà regolato conformemente ai principi stabiliti dal Regolamento nei rapporti contrattuali intrattenuti dalla Società.

6. COMUNICAZIONE DEI DATI

La informiamo, altresì, che il predetto trattamento dei dati personali e sensibili inerenti, connessi e / o strumentali al contratto di trasporto marittimo, potrà prevedere l’accesso ai suddetti dati da parte di:

Autorità pubbliche ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 104/2014 nel rispetto della direttiva 98/41/CE (i.e. capitaneria di porto e autorità portuale); Autorità giudiziarie e Forze dell’Ordine; Biglietterie, terminal e agenzie marittime per l’organizzazione delle attività di imbarco/Sbarco;

Studi legali, nell’eventualità in cui dovessero insorgere delle controversie: Compagnie di assicurazione sia in sede di prenotazione dei biglietti, sia in sede di reclamo; Periti in fasi di reclamo; Società fornitrici di altri essenziali alla prestazione del trasporto marittimo ovvero allo svolgimento delle attività di marketing, anche subordinate al Suo consenso esplicito, quali l’hosting di siti e sistemi web, i servizi e-mail, il marketing, la sponsorizzazione di concorsi a premi ed altre promozioni, i servizi di audit , l’analisi dei dati , la conduzione di ricerche di mercato e sondaggi di gradimento.

La necessità di comunicazione dei dati dei passeggeri alle autorità come sopra scritto deriva dall’obbligo di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri, oggetto della circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 104/2014.

Potrebbe essere necessario per noi – sulla base di leggi, procedimenti legali, controversie e / o richieste avanzate da autorità pubbliche o governative all’interno o all’esterno del Suo stato di residenza, finalità di sicurezza nazionale altre questioni di importanza pubblica- comunicare i suoi dati personali. Quando legalmente possibile, La informeremo prima di tale comunicazione.

Potremmo, inoltre, comunicare i Suoi dati personali se stabiliamo in buona fede che tale comunicazione è ragionevolmente necessaria per far valere e proteggere i nostri diritti ed attivare i rimedi disponibili.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO (art. 15- 21 GDPR)

Informiamo infine, che l’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

di accesso ai dati personali, richiedendo che questi dati vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile, nonché alle finalità su cui si basa il trattamento (ex art. 15);

di ottenere la rettifica (ex art.16) o la cancellazione (ex art. 17); degli stessi o la limitazione del trattamento (ex art. 18); di ottenere la portabilità dei dati (ex art.20); di opporsi al trattamento dei dati (ex art.21). di proporre reclamo all’autorità di controllo competente. I diritti di cui alle lettere da a) a d) possono essere esercitati rivolgendo le richieste al seguente indirizzo e-mail privacy@seamedtrading.com.

8. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN’EVENTUALE MANCATA COMUNICAZIONE DATI:

Il conferimento dei dati non appartenenti a categorie particolari è necessario per l’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali a nostro carico e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di concludere il contratto di trasporto marittimo da Lei richiesto, nonché di adempiere esattamente gli obblighi di legge e quelli derivanti dall’interesse pubblico alla tutela della sicurezza dei porti.

Il conferimento dei dati appartenenti a categorie particolari è facoltativo. Tuttavia, se tali dati saranno conferiti, la Società potrà: soddisfare meglio le Sue esigenze e prestarLe la necessaria assistenza; applcarLe – nei casi e modi previsti – La speciale scontistica riservata.

9. CONSENSO

Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità indicate al paragrafo 2 può avvenire solo qualora Lei abbia espresso un esplicito consenso ai sensi dell’art. 7 del GDPR

A Tal riguardo Le segnaliamo che, ferma restando la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, Le sarà possibile revocare in qualsiasi momento il consenso prestato inviando una richiesta all’indirizzo e-mail privacy@seamedtrading.com , nonché utilizzando il canale che Le verrà indicato nelle comunicazioni che riceverà ovvero cliccando sull’apposito link nelle e-mail che le Verranno inviate.